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informazioni varie .leggi e regole.arte di strada

+ leggi e regole
- arte di strada voi siete qui : le regole per gli artisti di strada.


Finalmente riconosciuta l'arte di strada. Ecco il testo integrale del Regolamento del Comune di Venezia.

Regolamento per l'arte di strada
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 dell'8/2/99.

Art. 1
Il Comune di Venezia riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

Art. 2
L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.

Art. 3
Le singole Circoscrizioni (Consigli di Quartiere) indicano gli spazi ritenuti non idonei all'esercizio dell'arte di strada che, in ogni caso, non può costituire ostacolo alla circolazione di pedoni e/o veicoli, in aggiunta ai luoghi indicati nel successivo articolo 14.
Le stesse Circoscrizioni si riservano, per ragioni ostative contingenti di vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi in precedenza non esclusi.

Art. 4
Chi esercita l'arte di strada è riconoscibile dal tesserino personale provvisorio e valido quindici giorni da utilizzarsi a rotazione nelle diverse zone in cui è costituito l'esercizio di tale arte. Il tesserino è rilasciato dall'Ufficio del Comune di Venezia (archivio Giovani Artisti) a chi ne faccia richiesta; il rilascio di tale tesserino è subordinato alla sottoscrizione del presente regolamento e non costituisce documento di identità. Per quanto attiene a richieste provenienti da cittadini extra comunitari il rilascio del tesserino è altresì subordinato all'esibizione di documenti attestanti il possesso del permesso di soggiorno in Italia.

Art. 5
L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa; in ogni caso, indipendente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata.
Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

Art. 6
L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'articolo 5.

Art. 7
È vietato esercitare il commercio ambulante. È altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 61, comma 12 lettera "f" del Decreto Ministeriale 4/8/1988 n. 375.

Art. 8
Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.

Art. 9
È consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel previsti dalla legge.

Art. 10
L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

Art. 11
L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.

Art. 12
L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. È consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico da parte della figura di artista prevista dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 13
Il presente Regolamento non si applica a chi esercita l'arte di strada in modo occasionale e per fini esclusivamente ludici.

Art. 14
Sono escluse dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada le seguenti e i seguenti siti del Centro Storico di Venezia:

1 - Area Marciana fino a Campo San Zaccaria,
2 - Campo San Bortolomio,
3 - Ruga Rialto,
4 - Tutti i ponti del centro storico e delle isole.


Per quanto riguarda le aree dei litorali e della terraferma, chi esercita l'arte di strada deve conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada (articolo 140 comma 1) per i pedoni che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo e intralcio per la circolazione.

Art. 15
L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme del presente Regolamento implicano, qualora non configurino anche violazioni di altre norme di leggi o di regolamenti, la segnalazione del contravventore all'Ufficio che rilascia il tesserino, il quale alla terza segnalazione provvederà a richiedere al Corpo di Polizia Municipale il ritiro del tesserino stesso che non potrà più essere concesso nel medesimo anno solare.



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